giovedì 10 Ottobre 2024

Giudice Sportivo, a Romero è andata bene
G

GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2000 PAGANESE per avere un suo sostenitore, al 3°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale. Valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r.a.a.).

€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.)

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CESENA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato due fumogeni sulla pista di atletica; per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte l’esterno dei bagni, un furgone, un muretto esterno e alcune pareti dello stadio; come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 23°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nella curva occupata dagli stessi, provocando fumo che si è spostato in campo per un breve periodo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che lo scoppio non ha provocato conseguenze ulteriori rispetto al fumo, come sopra specificato (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell’incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 LECCO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 24° minuto circa del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 45°minuto del secondo tempo, lanciato un fumogeno sulla pista di atletica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il lancio non ha provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 PIACENZA per avere i suoi sostenitori intonato e ripetuto per tre volte, al termine del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO E AMMENDA € 500

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere tenuto, alla fine del primo tempo, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo, con atteggiamento minaccioso, parole irrispettose al loro indirizzo e un’espressione blasfema e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuando a pronunciare espressioni ingiuriose e blasfeme. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2021

MONTANI VINCENZO (TERAMO) per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando frasi irrispettose, in segno di dissenso verso l’operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ( r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

GUIDI FEDERICO (TERAMO) per avere tenuto, al termine del primo tempo di gioco, nel rientrare negli spogliatoi, una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in quanto, sulle scalette all’uscita del recinto di gioco, mentre abbandonava il campo, spingeva con entrambe le mani sul petto il giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. per avere, dopo essere espulso, davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva con la quale la accusava di parzialità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

TIBERTI FABRIZIO (VITERBESE) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, un comportamento irriguardoso e non corretto in quanto, a gioco non in svolgimento, usciva correndo dall’area tecnica e, avvicinandosi con fare minaccioso nei pressi dell’assistente arbitrale, protestava platealmente con gesti contro una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE) per aver pronunciato ripetutamente, al 33°, 35° e 38° del secondo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.)

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17°minuto del primo tempo e al 1°minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ROMERO NICCOLO (POTENZA) per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO (PALERMO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERZI CLAUDIO (SIENA) per avere tenuto, al 30°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GELMI LUDOVICO (FERALPISALO’) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

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AMMENDA

€ 2000 PAGANESE per avere un suo sostenitore, al 3°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale. Valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r.a.a.).

€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.)

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CESENA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato due fumogeni sulla pista di atletica; per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte l’esterno dei bagni, un furgone, un muretto esterno e alcune pareti dello stadio; come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 23°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nella curva occupata dagli stessi, provocando fumo che si è spostato in campo per un breve periodo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che lo scoppio non ha provocato conseguenze ulteriori rispetto al fumo, come sopra specificato (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell’incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 LECCO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 24° minuto circa del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 45°minuto del secondo tempo, lanciato un fumogeno sulla pista di atletica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il lancio non ha provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 PIACENZA per avere i suoi sostenitori intonato e ripetuto per tre volte, al termine del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO E AMMENDA € 500

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere tenuto, alla fine del primo tempo, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo, con atteggiamento minaccioso, parole irrispettose al loro indirizzo e un’espressione blasfema e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuando a pronunciare espressioni ingiuriose e blasfeme. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2021

MONTANI VINCENZO (TERAMO) per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando frasi irrispettose, in segno di dissenso verso l’operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ( r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

GUIDI FEDERICO (TERAMO) per avere tenuto, al termine del primo tempo di gioco, nel rientrare negli spogliatoi, una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in quanto, sulle scalette all’uscita del recinto di gioco, mentre abbandonava il campo, spingeva con entrambe le mani sul petto il giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. per avere, dopo essere espulso, davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva con la quale la accusava di parzialità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

TIBERTI FABRIZIO (VITERBESE) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, un comportamento irriguardoso e non corretto in quanto, a gioco non in svolgimento, usciva correndo dall’area tecnica e, avvicinandosi con fare minaccioso nei pressi dell’assistente arbitrale, protestava platealmente con gesti contro una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE) per aver pronunciato ripetutamente, al 33°, 35° e 38° del secondo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.)

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17°minuto del primo tempo e al 1°minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ROMERO NICCOLO (POTENZA) per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO (PALERMO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERZI CLAUDIO (SIENA) per avere tenuto, al 30°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GELMI LUDOVICO (FERALPISALO’) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

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€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.)

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CESENA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato due fumogeni sulla pista di atletica; per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte l’esterno dei bagni, un furgone, un muretto esterno e alcune pareti dello stadio; come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 23°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nella curva occupata dagli stessi, provocando fumo che si è spostato in campo per un breve periodo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che lo scoppio non ha provocato conseguenze ulteriori rispetto al fumo, come sopra specificato (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell’incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 LECCO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 24° minuto circa del secondo tempo, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 45°minuto del secondo tempo, lanciato un fumogeno sulla pista di atletica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il lancio non ha provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 PIACENZA per avere i suoi sostenitori intonato e ripetuto per tre volte, al termine del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO E AMMENDA € 500

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere tenuto, alla fine del primo tempo, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo, con atteggiamento minaccioso, parole irrispettose al loro indirizzo e un’espressione blasfema e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuando a pronunciare espressioni ingiuriose e blasfeme. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2021

MONTANI VINCENZO (TERAMO) per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando frasi irrispettose, in segno di dissenso verso l’operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ( r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

GUIDI FEDERICO (TERAMO) per avere tenuto, al termine del primo tempo di gioco, nel rientrare negli spogliatoi, una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in quanto, sulle scalette all’uscita del recinto di gioco, mentre abbandonava il campo, spingeva con entrambe le mani sul petto il giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. per avere, dopo essere espulso, davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva con la quale la accusava di parzialità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

TIBERTI FABRIZIO (VITERBESE) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, un comportamento irriguardoso e non corretto in quanto, a gioco non in svolgimento, usciva correndo dall’area tecnica e, avvicinandosi con fare minaccioso nei pressi dell’assistente arbitrale, protestava platealmente con gesti contro una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE) per aver pronunciato ripetutamente, al 33°, 35° e 38° del secondo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.)

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17°minuto del primo tempo e al 1°minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ROMERO NICCOLO (POTENZA) per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO (PALERMO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERZI CLAUDIO (SIENA) per avere tenuto, al 30°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

GELMI LUDOVICO (FERALPISALO’) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

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